Ismea rilancia la cambiale agraria e della pesca. 30 milioni di euro per credito immediato e a tasso zero

Oggetto: Attività di rilascio garanzie – Misure di sostegno alle imprese agricole e della pesca colpite dall’emergenza COVID-19

Come noto, le misure previste dall’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) si applicano fino al 31 dicembre 2020 “anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. …”, in deroga alle vigenti disposizioni normative.
ISMEA ha quindi allineato i prodotti alle nuove misure, aggiungendo anche nuove linee di garanzia da attivare a fronte dell’emergenza.
Di seguito le modifiche che da mercoledì 22 aprile 2020 saranno fruibili dalle banche.

Operatività generale nell’ambito dell’emergenza COVID-19

Le garanzie dirette verranno rilasciate gratuitamente attraverso la concessione di aiuti nei limiti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi del Quadro Temporaneo.
Resta inteso che non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino disposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019.

Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data
del 31 gennaio 2020.

 

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