FEAMPA 2021/2027 – Decreto Direttoriale n.315493 del 17/07/2024 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’arresto definitivo dell’attività di pesca ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/1139. Linee guida per i controlli sull’ammissibilità delle istanze.

Con Decreto Direttoriale n°315493 del 17/07/2024, sono state individuate le risorse e stabiliti i criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’arresto definitivo dell’attività di pesca ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/1139.

Il Decreto Direttoriale prevede, all’articolo 2, tra i requisiti di ammissibilità il seguente requisito:
– il beneficiario non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 136 del Reg.(UE) 2018/1046.
Tale requisito rientra nell’ambito delle verifiche che codeste Autorità dovranno effettuare in merito a quanto previsto dall’art. 4 “Modalità di istruttoria della domanda e obblighi connessi” del D.D. n.0319453 del 17/07/204.

Pertanto, si fornisce, ad ogni buon fine, di seguito un elenco esemplificativo relativo ai reati da tenere in considerazione per la verifica del casellario giudiziale prevista all’articolo 4, comma 2 quarto punto del D.D. in oggetto:

  • a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
    2008/841/GAI del Consiglio;
  • b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all’articolo 2635 del Codice civile;
  • c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
  • d) frode, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva (UE) 2017/13718 e dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  • e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  • f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni nonché dall’art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/84914;
  • g) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’art. 1 e all’art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI15, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’art. 4 di detta Decisione;
  • h) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e di cui all’art. 2 della Direttiva 2011/36/UE16;
  • i) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
  • l) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora detta condotta denoti un intento doloso o una negligenza grave, relativamente all’esercizio dell’ attività di pescatore e/o di imprenditore ittico;
  • m) sono stati accertati definitivamente reati ambientali e reati previsti dal codice della navigazione nonché dal D.Lgs. 4/2012;
  • n) corruzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o la corruzione quale definita in altre legislazioni vigenti;
  • o) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
  • p) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;
  • q) (solo per le persone giuridiche) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona è stata creata con l’intento di cui alla lettera p).

Le predette verifiche andranno effettuate per quanto riguarda le imprese individuali sulla persona fisica; per le società, nelle loro diverse tipologie sul legale rappresentante, sui componenti l’organo di amministrazione, su tutti o alcuni dei soci, sui membri del collegio sindacale, sui componenti l’organo di controllo o il revisore di cui all’ art. 2477 del Codice civile, sui componenti l’organo di vigilanza di cui all’ art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, sul direttore tecnico.

Relativamente alle verifiche sulla regolarità contributiva e previdenziale (certificazione DURC) si comunica che, qualora la fase di ammissibilità avvenga prima del 31 dicembre 2024, tale certificazione non deve essere verificata.
Al riguardo, infatti, si rappresenta che con il decreto Milleproroghe (DL n. 215/2023) convertito in Legge del 23 febbraio 2024 n.18, contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi cosiddetto” all’articolo 13 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” è previsto che:

“In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell’aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell’acquacoltura, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 -quinquies , lettere
b) e c) , al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”.

Nell’ambito, invece, dei controlli da attuare per le verifiche dello svolgimento dell’attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri fuori tutto aderenti al piano di demolizione della piccola pesca, tali verifiche devono basarsi sui controlli incrociati dei dati sugli sbarchi, e / o note di vendita e/o libretto carburante.
Si comunica, inoltre, che la presente circolare è reperibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21868

Si invitano le Autorità in indirizzo a procedere all’affissione della presente circolare agli Albi di tutti gli Uffici marittimi interessati.
Le Associazioni e Organizzazioni in indirizzo sono invitate di dare massima diffusione della presente circolare alle imprese interessate.

Documento integrale: MASAF-2024-0362762

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