Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l’utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2024
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l’art. 98;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
VISTO il decreto ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
VISTO il decreto ministeriale del 16 febbraio 2017 recante “Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l’ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n.178, “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74”;
VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;
VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;
VISTO il regolamento (UE) n. 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024 che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;
VISTI in particolare gli allegati III, IV, V e VI del predetto regolamento che stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci autorizzati a pescare stock demersali;
VISTO in particolare l’articolo 8, comma 4, lettera g) del predetto Regolamento che prevede “lo Stato membro interessato ha istituito un periodo di chiusura di almeno quattro settimane consecutive per le attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello; tali zone tengono conto altresì dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, incluse
profondità comprese tra 150 m e 500 m; i periodi di divieto temporaneo delle attività di pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre”;
VISTO in particolare l’articolo 8, comma 4, lettera h) del predetto Regolamento che prevede ) “lo Stato membro interessato ha istituito una chiusura per le attività di pesca praticate con reti da traino gemelle”;
VISTO in particolare l’articolo 8, comma 4, lettera i) del predetto Regolamento che prevede “lo Stato membro interessato ha istituito una chiusura per le attività di pesca con pescherecci da traino a una profondità superiore a 800 m”;
VISTO in particolare l’articolo 8, comma 4, lettera j) del predetto Regolamento che prevede “j) lo Stato membro interessato ha istituito zone di chiusura permanente della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte
le specie demersali di almeno il 20 %”;
VISTO il decreto direttoriale n. 209093 del 10 maggio 2024 recante “Piani di Gestione Nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell’ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mare Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-settentrionale – Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale) individuazione delle percentuali di riduzione annua dello sforzo di pesca”;
VISTA la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e18;
VISTA la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;
VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/8 sull’attuazione di un regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;
VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/4 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5;
VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/5 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gamberi rossi giganti e gamberi rossi e blu nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le Raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6;
VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/6 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso gigante e di gambero blu e rosso nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4;
VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/7 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della pesca con reti a strascico mirata al gambero rosso gigante e al gambero blu e rosso nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27), che abroga la Raccomandazione CGPM/42/2018/3;
VISTO il decreto 21 gennaio 2009 recante “Disciplina sull’uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità di pesca professionali”
VISTO il decreto direttoriale n.216460 del 15 maggio 2024 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l’impiego di attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);
VISTO il decreto direttoriale n. 216496 del 15 maggio aprile 2024 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);
VISTO il decreto direttoriale n. 216522 del 15 maggio aprile 2024 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);
VISTO il decreto direttoriale n. 216531 del 15 maggio aprile 2024 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19-20 e 21);
VISTO il decreto direttoriale n. 216463 del 15 maggio 2024 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);
VISTO il decreto direttoriale n. 216493 del 15 maggio 2024 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stresso di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);
VISTO il decreto direttoriale n. 216541 del 15 maggio 2024 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);
VISTO il decreto direttoriale n. 216558 del 15 maggio 2024 con il quale è approvato l’elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);
VISTO il decreto ministeriale n. 9260946 del 22 ottobre 2020 del recante “Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale”
VISTO il decreto direttoriale n.9045689 del 6 agosto 2020 recante “Attuazione dell’art.6, comma 1 del D.M. n°13128 del 31.12.2019 – Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti”, “reti da traino pelagiche a coppia”, “reti da traino pelagiche a divergenti” e “draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell’art.11 comma 2 del Reg.(UE) n°1022/2019”;
VISTE le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”
RITENUTO necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti lo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d’interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti;
RITENUTO, altresì, necessario, in applicazione del regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, differenziare il predetto periodo d’interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarità di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilità delle citate attività di pesca;
CONSIDERATO che l’attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all’attuale congiuntura economica;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi;
SENTITE le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore;
DECRETA
Articolo 1
(Interruzione temporanea obbligatoria continuativa)
- Per l’anno 2024, per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi indicati nella sottostante tabella ed autorizzate in licenza all’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca, per i periodi consecutivi, come da tabella seguente:
- Per le unità da pesca di cui al precedente comma 1, iscritte nei Compartimenti Marittimi ricadenti nella giurisdizione della Regione Siciliana per la sola GSA 16, la decorrenza del richiamato periodo d’interruzione temporanea obbligatoria, è disposta con provvedimento regionale. Tale periodo di interruzione dovrà essere di 30 giorni continuativi in un periodo ricadente tra giugno e settembre e disposto per compartimenti marittimi in linea con quanto previsto per gli altri areali nazionali.
- Entro il giorno di inizio del periodo d’interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui al comma 1, l’armatore interessato provvede a consegnare all’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione i pertinenti documenti di bordo, compreso, ove previsto, il
libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del carburante. - Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti disposizioni, ovvero apposizione di sigilli da parte dell’Autorità marittima, quest’ultima, durante il periodo d’interruzione temporanea obbligatoria, può autorizzare l’unità interessata al viaggio di trasferimento temporaneo in altro porto, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo
dei certificati di sicurezza.
Articolo 2
(Sforzo di pesca massimo in numero di giorni)
- Il numero di giornate totali di attività di pesca attribuibili alle intere flotte autorizzate in licenza all’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l’ufficio d’iscrizione, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, effettuabili nell’anno 2024, è indicato nella seguente tabella ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n°2024/259:
- Ai fini del conteggio del numero di giorni totali si considera giornata di pesca un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca si trova fuori dal porto. Non rilevano ai fini del conteggio delle giornate di pesca le uscite dal porto effettuate per motivi diversi dallo svolgimento dell’attività di pesca qualora preventivamente comunicate all’autorità marittima competente.
- Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di pesca sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l’attività di pesca non può superare una durata massima di 18 ore per giorno di pesca, per cinque giorni a settimana o una durata equivalente.
- L’Amministrazione procederà alla verifica del consumo dei plafond a disposizione dei vari segmenti di flotta al fine di scongiurare il superamento dei limiti previsti al comma 1.
- Al raggiungimento di livelli di cattura preoccupanti e a rischio di superamento di uno o più massimali previsti, l’Amministrazione procederà, qualora vi sia disponibilità, alla modifica dei predetti plafond ovvero ad emanare provvedimenti che prevedano ulteriori diminuzioni dello sforzo di pesca per i segmenti interessati.
- Si procederà, ove possibile all’eventuale compensazione tra segmenti, qualora dal monitoraggio dovesse risultare che in alcuni segmenti lo sforzo di pesca è minore di quello preventivato.
- Le modifiche di cui ai precedenti commi 5 e 6 saranno effettuate nel rispetto dei fattori di conversione stabiliti all’art.1 del Decreto ministeriale n.9260946 del 22 ottobre 2020 citato in premessa.
- Al fine di avvalersi di quanto previsto all’articolo 8 “Meccanismo di compensazione” del regolamento (UE) n. 2024/259 nelle GSA 8, 9, 10 e 11 sono adottate le misure di compensazione di cui alle lettere g) h) i) e j) pertanto nell’anno 2024:
- le attività di pesca con pescherecci da traino sono vietate per quattro settimane consecutive dal 1° al 30 ottobre;
- è vietata l’attività di pesca praticata con le reti da traino gemelle;
- è vietata l’attività di pesca con pescherecci da traino a una profondità superiore a 800 metri;
- istituzione di zone di chiusura permanente della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %” istituite con decreto n°9045689 del 6 agosto 2020.
Articolo 3
(Adempimenti obbligatori)
- Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle unità operanti nelle GSA 17 e 18, abilitate all’uso dell’attrezzo “sfogliara rapido (TBB)”, provvedono a comunicare alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e all’ufficio marittimo di base operativa la scelta per l’anno 2024 dell’utilizzo esclusivo dell’attrezzo “sfogliara rapido (TBB)” utilizzando il modello allegato 1 del presente decreto.
- La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente (pena irricevibilità) a mezzo pec all’indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “comunicazione scelta TBB”.
- Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo – Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo – Aristeus antennatus), provvedono a comunicare, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e all’ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l’anno 2024 di svolgere in via esclusiva l’attività di pesca dei gamberi di profondità utilizzando il modello allegato 2 del presente decreto.
- La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente (pena irricevibilità) a mezzo pec all’indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “comunicazione pesca gamberi di profondità”.
Articolo 4
(Disposizioni specifiche per la pesca dei gamberi di profondità)
- Le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo – Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo – Aristeus antennatus), per le quali gli armatori hanno comunicato alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e all’ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l’anno 2024 di svolgere in via esclusiva l’attività di pesca dei gamberi di profondità sulla base di quanto previsto dal precedente art.3, commi 3 e 4 – purché munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 metri – possono scegliere di effettuare il periodo d’interruzione temporanea obbligatoria di cui al precedente articolo 1, anche in Compartimenti Marittimi diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine della stagione di pesca delle richiamate specie ittiche. A tale scopo, l’armatore interessato deve darne comunicazione preventiva all’Autorità Marittima del porto di iscrizione dell’unità stessa, entro due giorni precedenti l’inizio del richiamato periodo d’interruzione.
- In considerazione delle caratteristiche batimetriche dell’Alto Tirreno e della durata giornaliera delle rispettive battute di pesca, le unità che praticano la pesca dei gamberi di profondità in Liguria, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata.
- Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse le catture accessorie anche di altre specie. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con attrezzi autorizzati e regolari, ovvero nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, i gamberi di profondità devono costituire la quota prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale riportato nelle singole dichiarazioni di sbarco riferito unicamente alle specie dei gamberi di fondo (Gambero rosso mediterraneo – Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo – Aristeus antennatus).
- Le unità autorizzate alla pesca dei gamberi di profondità operanti nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) devono osservare un periodo di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca dal 2 dicembre al 31 dicembre ai sensi di quanto previsto dalla raccomandazione CGPM/45/2022/5;
Articolo 5
(Misure tecniche)
- Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l’esercizio dell’attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi GSA 8, 9, 10, 11, è consentito per un massimo di 5 giornate lavorative su base settimanale;
- Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l’esercizio dell’attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti nelle GSA 16 e 19 è consentito per un massimo di 5 giornate lavorative su base settimanale;
- Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l’esercizio dell’attività di pesca nelle GSA 17 e 18 con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi è consentito a scelta dell’armatore:
- per un massimo di 3 giornate lavorative su base settimanale o
- per un massimo di 72 ore settimanali
- La predetta scelta dell’armatore va preventivamente comunicata all’Ufficio marittimo di iscrizione e/o di operatività.
- Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l’esercizio dell’attività di pesca nelle GSA 17 e 18 con gli attrezzi reti gemelle a divergenti è consentito per un massimo di 3 giornate lavorative su base settimanale;
- L’esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti è sempre vietato, nei giorni coincidenti con le festività nazionali.
- I divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle unità autorizzate all’esercizio del pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità marittima.
- A parziale deroga delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e/o abilitate alla pesca oltre le 40 miglia e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, l’esercizio della pesca può essere svolto per più di 5, 3 giorni a settimana o 72 ore settimanali, rispettivamente previsti dai richiamati commi; il recupero obbligatorio dei giorni coincidenti con le festività nazionali, ovvero delle giornate di fermo settimanale previsti ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
- Dalla data del 1°luglio e fino al 31 ottobre 2024 è vietata, nelle acque dei Compartimenti Marittimi dell’Adriatico (ad eccezione delle acque dei Compartimenti di Monfalcone e di Trieste) e dello Ionio, la pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi, reti gemelle a divergenti entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d’acqua inferiore a 60 metri.
- Dalla data del 1°luglio e fino al 31 ottobre 2024, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, è autorizzata la pesca oltre le quattro miglia dalla costa alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e alle unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri.
Articolo 6
(Modalità di esecuzione)
- Durante i periodi di interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui all’articolo 1, è fatto divieto, entro le 12 miglia, di esercitare l’attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi (ove abilitate agli attrezzi interessati).
- Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, l’attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 deve intendersi vietata dal periodo dal 01 al 30 ottobre ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2, comma 8;
- Fermo restando quanto previsto al comma 1, le unità da pesca che operano in Compartimenti Marittimi diversi da quello d’iscrizione, possono effettuare l’interruzione temporanea obbligatoria nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione formale dell’armatore all’ufficio di iscrizione della nave, entro i due giorni precedenti l’interruzione. Le medesime unità possono, altresì, svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base, ottemperando alle disposizioni impartite dall’Autorità marittima per il transito nell’areale soggetto al periodo d’interruzione.
- In deroga a quanto disposto al comma 1 e 2, ai pescherecci che operano – di consuetudine – nel canale di Sicilia è consentito presso il porto di Lampedusa lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.
- Le unità abilitate, in licenza, all’utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell’attività, nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità marittima. A tal fine l’armatore interessato deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all’Autorità Marittima del porto base.
- Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca, lo svolgimento, durante i periodi di interruzione disciplinati dal presente decreto, di ulteriori attività diverse da quelle espressamente indicate al precedente comma 4, purché debitamente autorizzate e conformi alla pertinente normativa nazionale e sovranazionale, è utile ai fini del conteggio complessivo dei predetti periodi di interruzione.
- Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di pesca nelle giornate di sabato e domenica è richiesta la sottoscrizione di accordi nazionali fra le organizzazioni cooperative, datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dandone comunicazione scritta all’Ufficio marittimo di iscrizione e/o di operatività dell’unità da pesca al fine di permettere alle Autorità marittime di effettuare i competenti controlli.
Articolo 7
(Misure sociali)
- Per i marittimi imbarcati a bordo delle unità che effettuano i periodi d’interruzione temporanea di cui all’articolo 1 attraverso specifico provvedimento del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è attivata la “misura sociale a sostegno del reddito” o altre misure di sostegno al reddito equipollenti.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
- Nelle zone individuate dal Decreto direttoriale n°13128 del 31 dicembre 2019 la pesca professionale esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti” “reti da traino pelagiche a coppia”, “reti da traino pelagiche a divergenti” e “draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) è vietata, ai fini di realizzare una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasello, in zone di “nursery”, così come previsto dall’art.11, comma 2 del Reg.(UE) n°1022/2019.
- In presenza di specifiche esigenze biologiche connesse alle marinerie di propria competenza, le Regioni possono deliberare ulteriori periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, oltre a quelli definiti all’articolo 1, per le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.
- Nei periodi supplementari di cui al comma 1, l’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri Compartimenti Marittimi abilitati agli attrezzi da pesca interessati.
- Il rispetto delle norme relative all’arresto temporaneo obbligatorio è requisito essenziale per l’inserimento e la permanenza dell’iscrizione negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino.
- Le disposizioni previste dal presente decreto in materia di arresto temporaneo, misure tecniche e modalità di esecuzione si intendono vigenti sino all’entrata in vigore delle medesime disposizioni relative all’annualità 2025.
- Con successivo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura si provvede:
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- ad autorizzare l’effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del Compartimento marittimo in cui si attua la misura;
- ad autorizzare lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività nazionali, con l’obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi;
- a stabilire periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto;
- a modificare i plafond di cui all’art. 2 del presente provvedimento;
- ad emanare ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca, provvedendo, ove necessario, anche alla chiusura delle attività di pesca;
- a modificare quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di modifiche alle misure di gestione previste dall’art.11 del Reg. (UE) n.1022/2019;
- a individuare misure di gestione ad hoc per i palangari che effettuano la pesca attivata delle specie demersali nello Stretto di Sicilia (GSA da 12 a 16) in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n.2024/259.
Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e divulgato mediante affissione nell’albo delle Capitanerie di porto.
Francesco Lollobrigida
Per scaricare decreto integrale e i Moduli clicca qui: MASAF-2024-0274862