IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’Articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’Articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l’Articolo 102;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, recante le modalità di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
Visto il Decreto Ministeriale 17 febbraio 2017, (di seguito Decreto), recante “misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l’ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale”.
Visto il Decreto Ministeriale 31 luglio 2017, recante l’istituzione (ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 3, comma 1, del Decreto) dell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l’altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l’amministrazione, può con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e seguenti del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009, in capo agli Stati membri, ricadono gli obblighi e le responsabilità connesse all’esatta registrazione delle catture, con particolare riguardo agli stock ittici soggetti a piani pluriennali di gestione e/o conservazione;
Visto il decreto dirigenziale n. 0187034 del 31 marzo 2023, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l’istituzione (ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 3, comma 1, del decreto) dell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
Visti gli esiti dell’istruttoria afferenti al nuovo elenco delle unità da pesca autorizzate a pescare tonno alalunga sistemi “palangaro” e/o “circuizione”, ovvero degli attrezzi “palangaro derivante (LLD)” e/o “circuizione (PS)”;
DECRETA
- Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del Decreto, è istituito, presso questa Direzione Generale, l’allegato elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca “bersaglio” del tonno alalunga con sistemi “palangaro” e/o “circuizione”, ovvero degli attrezzi “palangaro derivante (LLD)” e/o “circuizione (PS)” (di seguito elenco – allegato 1).
- Fermo retando quanto stabilito agli articoli 2 (comma 2), del Decreto e dall’art. 3 comma 1 del Decreto Dirigenziale n.0187034 del 31 marzo 2023, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con cadenza annuale, alla revisione dell’elenco, tanto per finalità di carattere amministrativo, quanto e soprattutto in funzione di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel quadro normativo (internazionale ed europeo) di riferimento.
- Fermo restando quanto stabilito all’articolo 1, comma 2, del Decreto Dirigenziale precedentemente citato, nelle more del rilascio delle autorizzazioni speciali di cui all’articolo 3, comma1, dello stesso Decreto, le imbarcazioni inserite nell’elenco possono iniziare l’esercizio dell’attività di cattura del tonno alalunga dal 1° aprile 2024.
- L’effettiva operatività, comunque, è subordinata all’inserimento delle imbarcazioni nell’elenco delle unità autorizzate alla pesca del tonno alalunga raggiungibile al seguente indirizzo web: https://www.iccat.int/en/VesselsRecord.asp.
- Ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, entro il termine di 10 giorni dall’entrata in vigore, gli interessati inseriti nell’elenco delle unità cancellate (allegato 2), potranno presentare, per iscritto ed esclusivamente all’indirizzo PEC pemac3@pec.politicheagricole.gov.it, memorie, eventualmente corredate da documenti giustificativi.
- Scaduto il termine di cui al punto precedente, avverso questo provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni decorrenti dallo stesso.
- Questo provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione.
Di seguito Documento Integrale: MASAF_2024_0141853_decretoelenco2024ALB_signed
UNITA’ AUTORIZZATE ALLA PESCA DEL TONNO ALALUNGA PER IL 2024: Allegato_1_ALB__2024__Corretto
PESCHERECCI CANCELLATI ELENCO TONNO ALALUNGA 2024: Allegato_2_ALB__2024__Corretto